Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28993 - pubb. 12/04/2023
Anche nel concordato di gruppo può essere nominato il commissario giudiziale prima del decreto di apertura
Tribunale Bari, 16 Marzo 2023. Pres. Simone. Est. De Palma.
Accordi di ristrutturazione - Commissario giudiziale - Nomina anteriore al decreto di apertura
Il tribunale può nominare il commissario giudiziale nel periodo che intercorre tra la domanda di ingresso ed il decreto di apertura di uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza qualora ciò sia reso opportuno dall’indubbio apporto consultivo che da questi può essere reso.
Infatti, in tema di accordi di ristrutturazione, l’art. 40 comma 4 CCI, innovando rispetto alla legge fallimentare, prevede espressamente che “il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b)”, nomina che, seppur interviene nella fase di omologazione, è volta precipuamente a fornire al tribunale un apporto di conoscenze utili per decidere sull’omologazione nel primo ed unico momento in cui il Tribunale valuta il contenuto dell’accordo di ristrutturazione nel suo complesso; tra l’altro, il menzionato art. 40 co. 4 prevede anche “che la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consulta il Massimario Ragionato degli Accordi e Piani di ristrutturazione ->
Testo Integrale