Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28132 - pubb. 02/11/2022
Composizione negoziata: rapporto tra le misure protettive e quelle cautelari già disposte da altro giudice
Tribunale Roma, 10 Ottobre 2022. Pres., est. La Malfa.
Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Competenza – Rapporto con misure cautelari disposte da altro giudice
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, il giudice adito per la richiesta di misure protettive è competente a pronunciare l'inibitoria prevista dall’art. 6 D.L. 118/2021 ("i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa"), ma non può decidere dell'eventuale inefficacia dei provvedimenti cautelari già emanati da altro ufficio, tanto meno sovrapporsi al giudice della misura cautelare in precedenza concessa per pronunciare in merito all'efficacia o meno della stessa.
Non può essere interpretato in senso contrario il disposto dell'art. 7, comma 5 (“Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori”), il quale va letto nel senso del mero limitato dispiegamento dell'ombrello ad alcuni creditori o misure, e non anche nel senso che il giudice della misura protettiva possa sovrapporsi a quello competente per l'azione esecutiva o cautelare in relazione alla misura da quest’ultimo concessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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