Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27973 - pubb. 05/10/2022

Sulla documentazione da produrre con l’istanza di Liquidazione Giudiziale

Tribunale Venezia, 12 Settembre 2022. Pres. Bruni. Est. Bianchi.


Liquidazione Giudiziale - Domanda di apertura del debitore - Produzione completa della documentazione ex art. 39 CCII - Necessità - Esclusione



In riferimento alla documentazione di cui all’art. 39 CCII, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l’accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all’accoglimento della richiesta dell’imprenditore quando gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l’accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l’imprenditore. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it


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