Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27262 - pubb. 10/05/2022
Misure protettive: il giudice deve valutare esclusivamente la disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa?
Tribunale Prato, 22 Aprile 2022. Est. Capanna.
Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Valutazione del giudice – Disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa
Ove l'esperto dia atto della sussistenza di concrete prospettive di risanamento, in sede di conferma delle misure protettive e cautelari, il giudice deve vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non è necessario che sia valutata l’effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell’art. 7 co.6, dette misure sono in ogni tempo modificabili o revocabili laddove si manifestassero sproporzionate o inutili.
In sede di rinnovo delle misure in questione, il giudice valuterà l'effettiva imminenza di accordo fra le parti e la necessità di una proroga del termine per perfezionare l'intesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
Testo Integrale