Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25449 - pubb. 12/06/2021

Sovraindebitamento: il debitore può chiedere la liquidazione dei beni in subordine all'accordo di composizione della crisi

Tribunale Modena, 29 Aprile 2021. Est. Salvatore.


Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Domanda di accesso proposta in via subordinata alla mancata approvazione dell’accordo di composizione – Ammissibilità



Va disposta l’apertura della liquidazione dei beni richiesta in subordine dal ricorrente sovraindebitato, in presenza dei presupposti di legge, a seguito della mancata approvazione da parte dei creditori del proposto accordo di composizione della crisi, alla luce dell’orientamento in tal senso favorevole espresso in merito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza del 8-4-2021 n. 61, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art 14 quater l.3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell’accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che vertendosi nell’ambito del rito camerale, come pure in quello ordinario, è sempre consentito al giudice qualificare e modificare la domanda originaria proposta e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso di formulare la domanda in via subordinata. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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