Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25276 - pubb. 12/05/2021

Inefficacia ex art. 67, comma 2, l.f. dei pagamenti eseguiti dal legale rappresentante a se stesso in qualità di garante

Appello Venezia, 02 Maggio 2019. Pres. Santoro. Est. Passarelli.


Fallimento - Art. 67 comma 2 l. fall. - Inefficacia - Estinzione obbligazioni garante per provvista società fallita



Sono inefficaci, nei confronti del fallimento, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., i pagamenti effettuati dal legale rappresentante della società nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento mediante il prelevamento di somme da un conto corrente della società e successivo versamento in altro conto corrente intestato alla medesima società, qualora risulti che sono stati effettuati per estinguere obbligazioni che gravavano sul legale rappresentante quale fideiussore della società.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 67, comma 2, l. fall., e quindi devono essere dichiarati inefficaci, i versamenti effettuati dal legale rappresentante della società, nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, nella consapevolezza dello stato di insolvenza della società (nel caso di specie lo spostamento di liquidità da un conto all’altro della società era avvenuto proprio al fine di tentate di salvare la società sottraendo le somme alla garanzia dei creditori). (Erika Fiscon) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione della dott.ssa Erika Fiscon



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