Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16185 - pubb. 16/11/2016
Principio di non modificabilità del voto nel concordato preventivo
Tribunale Monza, 04 Novembre 2016. Est. Nardecchia.
Concordato preventivo - Espressione del voto - Principio di non modificabilità del voto precedentemente espresso - Possibilità di esprimere un voto favorevole successivamente all’adunanza - Eccezioni
La modifica apportata dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 all’art. 178, comma 4, legge fall. da una parte comporta l’impossibilità di computare le adesioni al concordato di coloro che hanno modificato il voto negativo dato precedentemente e, dall’altra parte, consente di esprimere per la prima volta un voto sfavorevole dopo la chiusura del verbale relativo all’adunanza dei creditori.
In tal modo, è stato introdotto il principio della non modificabilità del voto, il quale subisce come unica eccezione quella conseguente all’applicazione dell’articolo 179, comma 2, legge fall. (così come modificato dalla novella del 2012) per l’ipotesi che nel lasso di tempo che va dall’approvazione del concordato all’omologa vengano a mutare le condizioni di fattibilità del piano e quindi di adempimento della proposta, mutamento a fronte del quale il commissario giudiziale ha l’onere di avvisare i creditori, i quali hanno la possibilità di modificare il voto precedentemente espresso costituendosi nel giudizio di omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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