Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15509 - pubb. 14/07/2016
Concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari per la parte di credito non soddisfatta e classi monosoggettive
Appello Torino, 30 Giugno 2016. Est. Macagno.
Concordato preventivo – Domanda – Presupposti di ammissibilità – Applicazione
Concordato preventivo – Soddisfazione dei crediti chirografari in misura almeno pari al 20% – Applicazione
Fallimento – Creditori privilegiati – Credito non soddisfatto – Concorso con i creditori chirografari
Concordato preventivo – Dichiarazione di inammissibilità della domanda – Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Oggetto
Concordato preventivo – Formazione delle classi – Classe monosoggettiva
La disciplina transitoria contemplata dal d.l. 83/2015 prevede che i nuovi e più stringenti presupposti di ammissibilità della domanda si applichino soltanto ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (21 agosto 2015). (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)
Se la domanda di concordato preventivo è stata depositata anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 83/2015 (21 agosto 2015), qualsiasi modifica successivamente apportata al piano e alla proposta non può intendersi espressione di una nuova e distinta domanda e quindi di un nuovo procedimento e, pertanto, il debitore non è tenuto ad assicurare una soddisfazione dei creditori chirografari pari almeno al 20%. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)
La necessità del concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari per la parte di credito non soddisfatto risulta positivamente prevista solo dalla disciplina del fallimento, intesa a regolare un trattamento che il debitore deve supinamente subire, senza possibilità di partecipare alla regolamentazione negoziale della crisi. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)
Quando la dichiarazione di fallimento è conseguenza della pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento, eventualmente formulando censure rivolte esclusivamente avverso la dichiarazione di inammissibilità. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)
La natura monosoggettiva delle classi non è in sé ragione di inammissibilità. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)
Segnalazione dello Studio Legale Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati
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