Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13417 - pubb. 30/09/2015

Contratti bancari non compiutamente eseguiti da entrambe le parti: mandato all'incasso e compensazione

Tribunale Verona, 31 Agosto 2015. Est. Lanni.


Concordato Preventivo – Contratti bancari – Mandato all’incasso – Compensazione – Operatività



Nel caso in cui la banca, prima dell’apertura della procedura concorsuale, anticipi all’imprenditore l’importo di un credito, assumendo il mandato al relativo incasso nell’ambito di un rapporto di conto corrente o di apertura di credito o di sconto bancario o di “anticipazione sbf”, il rapporto contrattuale, al momento dell’apertura della procedura concorsuale deve considerarsi ancora non compiutamente eseguito da entrambe le parti, posto che la banca deve ancora completare la prestazione di incasso e comunque è tenuta a prestare il servizio continuativo di cassa o a mettere a disposizione le somme concordate.

La banca non può ritenere l’incasso invocando la compensazione tra il credito derivante dall’anticipazione del credito e il debito restitutorio conseguente all’incasso, in quanto il primo viene ad esistenza prima dell’apertura della procedura di concordato ed il secondo dopo, mentre la compensazione ex art. 56 l.f. operante anche nel concordato preventivo, può operare solo quando entrambi i crediti siano venuti ad esistenza prima dell’apertura della procedura concorsuale, anche se divengano esigibili dopo.

In caso di mandato all’incasso conferito dall’imprenditore alla banca prima dell’apertura di una procedura concorsuale, nell’ambito di un rapporto di conto corrente o di apertura di credito o di sconto bancario o di “anticipazione sbf” (che rappresenta una forma di finanziamento atipico), qualora l’incasso avvenga dopo l’apertura della procedura concorsuale, deve escludersi la possibilità per la banca di ritenere il pagamento per il principio generale per cui l’accredito su conto corrente con saldo passivo dell’imprenditore soggetto a procedura concorsuale, di un pagamento proveniente da terzi debitori, nella misura in cui riduce il saldo passivo, diviene pagamento dell’imprenditore nei confronti della banca, inefficacie ai sensi dell’art. 44 in caso di fallimento e non consentito in caso di concordato preventivo, fermo il diritto della banca ad ottenere in prededuzione il pagamento del corrispettivo (commissioni e spese). (Dario Finardi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione di Dario Finardi, Avvocato in Verona


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