Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12688 - pubb. 21/05/2015
Sovraindebitamento: soddisfacimento dei creditori nella misura minima del 2,5%; valutazione di fattibilità del giudice delegato e funzione della relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi
Tribunale Bergamo, 31 Marzo 2015. Est. Vitiello.
Composizione della crisi da sovraindebitamento - Sindacato del giudice delegato - Legittimità del procedimento - Contenuto
Composizione della crisi da sovraindebitamento - Soddisfacimento dei creditori nella misura minima del 2,5% - Realizzazione della funzione economica dell'istituto
Composizione della crisi da sovraindebitamento - Fattibilità del piano - Sindacato del giudice delegato
Composizione della crisi da sovraindebitamento - Funzioni dell'organismo di composizione della crisi - Attestazione della esistenza e consistenza dei beni - Attuabilità degli accordi
Composizione della crisi da sovraindebitamento - Organismo di composizione della crisi - Relazione - Oggetto e contenuto - Recepimento dei contenuti da parte del giudice delegato - Valutazione della rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni - Valutazione dei contenuti del piano
Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che preveda il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali nella misura minima del 2,5% realizza la funzione economica dell'istituto, il quale, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato è chiamato ad una valutazione di fattibilità del piano, poiché soltanto quest'ultima garantisce l'attuabilità degli accordi e che da essi scaturisca il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L'organo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi e, in secondo luogo, l'attuabilità degli accordi medesimi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come previsto dalla proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, la presenza di una relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, comporta che il giudice delegato possa limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'organismo. In tal caso, il giudice delegato deve valutare se l'argomentare dell'organismo sia stato corretto e si presenti quindi come convincente. Il giudice delegato dovrà, pertanto, valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti della attestazione definitiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Mattia Rota
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