Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11563 - pubb. 10/11/2014
Collegamento causale e non meramente temporale tra procedura di concordato e fallimento, ai fini della consecuzione
Tribunale Forlì, 22 Ottobre 2014. Est. Pazzi.
Concordato preventivo - Fallimento - Consecuzione tra le procedure - Collegamento causale - Retrodatazione degli effetti dell’insolvenza
Qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato che lo stato di crisi in base al quale la società debitrice ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale prima domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento, porta ad escludere la possibilità di ammettere, l'autonomia delle due procedure (così Cass. 6.8.2010 n. 18437); la ratio della retrodatazione non ha infatti come presupposto la continuità temporale fra le procedure, bensì la continuità causale, di modo che, in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato sarà necessario verificare se il fallimento sia stato dichiarato in base all'accertamento dell'evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito del primo ricorso; nel caso di specie, malgrado sia trascorso un rilevante lasso temporale fra la revoca dell’apertura del primo concordato e la dichiarazione di fallimento, la società ha cessato la propria attività sin dalla prima procedura concorsuale, potendosi così ritenere che tra la procedura concorsuale minore e il fallimento non sia intercorsa una soluzione di continuità, in quanto quest'ultimo ha costituito lo sviluppo logico dell'unica e comune insolvenza che ha dato causa alla prima procedura; il credito chirografario relativo agli interessi maturati sul debito bancario deve pertanto essere cristallizzato alla data di deposito della prima domanda di concordato. (Fattispecie relativa ad una prima domanda di concordato "in bianco” cui ha fatto seguito la revoca dell’ammissione e, a distanza di quattro mesi, la presentazione di una seconda domanda di concordato completa poi sfociata in fallimento per mancato raggiungimento delle maggioranze di legge). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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