Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8986 - pubb. 22/05/2013
Danno da vacanza rovinata, fruizione parziale del pacchetto turistico e risoluzione del contratto; onere della prova
Tribunale Verona, 19 Dicembre 2012. Est. Silvia Rizzuto.
Pacchetto turistico “tutto compreso” – Responsabilità del tour operator – Risoluzione del contratto – Obbligo restitutorio - Utilizzo della struttura dal parte del contraente – Irrilevanza.
Pacchetto turistico “tutto compreso” – Responsabilità del tour operator – Danno da vacanza rovinata – Prova del verificarsi del danno – E' sufficiente la prova dell’inadempimento.
La vanificazione della finalità essenziale del pacchetto turistico acquistato rende irrilevante, ai fini del giudizio di responsabilità e della quantificazione del danno, il fatto che gli attori abbiano utilizzato sino alla fine la struttura e giustifica la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo, oltre interessi dalla corresponsione al saldo. (Enrico Zuccato) (riproduzione riservata)
In tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. (Enrico Zuccato) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Enrico Zuccato
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