Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34136 - pubb. 16/01/2026
Avvocato: violazione del dovere di diligenza professionale, risoluzione del contratto e risarcimento del danno
Tribunale Torino, 12 Dicembre 2025. Est. Marongiu.
Omessa impugnazione del licenziamento – Violazione del dovere di diligenza
Responsabilità risarcitoria – Nesso causale – Giudizio prognostico
Licenziamento per giusta causa – Valutazione ex ante dell’esito dell’azione
Perdita di chance – Inapplicabilità
Risoluzione del contratto d’opera professionale – Inadempimento – Autonomia dal danno
L’omesso invio nei termini di legge dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento costituisce violazione del dovere di diligenza professionale dell’avvocato e integra un inadempimento colposo dell’incarico ricevuto.
Ai fini della responsabilità risarcitoria dell’avvocato per attività omessa, il cliente deve provare, secondo il criterio del più probabile che non, che l’iniziativa giudiziaria non intrapresa avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.
Nel giudizio prognostico sull’esito dell’impugnazione del licenziamento, rileva la gravità della condotta del lavoratore sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario, anche in assenza di dolo e a prescindere dalla modesta entità del danno patrimoniale.
Non ricorre un danno da perdita di chance quando l’esito dell’azione omessa è suscettibile di valutazione prognostica in termini di causalità tra condotta e danno, e non rientra nell’ambito di relazioni meramente incerte tra eventi.
La violazione del dovere di diligenza professionale può integrare un inadempimento di non scarsa importanza idoneo a giustificare la risoluzione del contratto d’opera professionale ai sensi dell’art. 1455 c.c., anche in assenza della prova di un danno risarcibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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