Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32674 - pubb. 19/02/2025

La Corte d’Appello di Genova in tema di responsabilità dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

Appello Genova, 26 Novembre 2024. Pres. Rossi. Est. Marocco.


Sovraindebitamento – OCC – Responsabilità professionale – Fattispecie



“L’Organismo di Composizione della Crisi, nel quadro della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha il compito di valutare la fattibilità del piano del consumatore e di attestare la completezza della documentazione allegata. Tuttavia, l’apertura della procedura e la concessione dei relativi benefici (quali la sospensione delle esecuzioni e l’esdebitazione) rimangono prerogative esclusive del Tribunale, il quale verifica il rispetto dei requisiti normativi. L’eventuale inammissibilità della proposta di piano, derivante dal mancato rispetto delle condizioni di legge, è imputabile esclusivamente al proponente e non può costituire fonte di responsabilità per l’OCC.”


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La Corte d’Appello di Genova, con la decisione in esame, ha rigettato l’appello proposto da una debitrice che aveva agito nei confronti di un professionista, che operava in qualità di Organismo di Composizione della Crisi (OCC), per presunta responsabilità professionale nella gestione della sua procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’appellante sosteneva che l’OCC aveva agito con negligenza, impedendole di accedere ai benefici della procedura e determinando il rigetto della sua proposta di piano del consumatore, nonché l’impossibilità di ottenere la sospensione della procedura esecutiva sul proprio immobile.


La Corte ha tuttavia confermato la sentenza di primo grado, evidenziando che:


L’OCC aveva tempestivamente segnalato alla debitrice le criticità della proposta di piano (in particolare, la mancata liquidazione dell’immobile e la previsione di una dilazione del pagamento dei creditori ipotecari oltre i limiti previsti dalla normativa).


L’OCC si era attivato per ottenere il consenso del creditore ipotecario a una dilazione decennale, senza successo.


La proposta era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Genova per il mancato rispetto dei requisiti normativi, e l’OCC aveva sempre comunicato con chiarezza alla debitrice le problematiche relative alla sua fattibilità.


Il Tribunale di Genova aveva già confermato il rigetto del piano, attribuendo la responsabilità esclusivamente alla debitrice per non aver modificato la proposta secondo le indicazioni ricevute.


L’OCC non poteva garantire la sospensione della procedura esecutiva, che sarebbe dipesa solo da un decreto di ammissione alla liquidazione, emesso dal Tribunale e non dall’OCC stesso.


L’esdebitazione non era un diritto automatico della debitrice, ma un beneficio da concedere solo previo accertamento della sua ammissibilità.


In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’OCC avesse operato in modo corretto e diligente, respingendo le accuse di negligenza e condannando l’appellante al pagamento delle spese legali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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