Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32646 - pubb. 13/02/2025
Il Tribunale di Milano sulla nullità della rivendicazione principale di un brevetto
Tribunale Milano, 17 Ottobre 2024. Pres., est. Giani.
Brevetto – Nullità – Parziale – Onere della prova – Concorrenza sleale
La nullità della rivendicazione principale di un brevetto esclude automaticamente la contraffazione, poiché non vi è una privativa valida che possa essere fatta valere.
La dichiarazione di nullità parziale del brevetto non determina automaticamente la nullità dell’intera privativa, ma impone un accertamento specifico per le singole rivendicazioni.
L’onere di provare l’assenza di contraffazione spetta a chi propone la domanda di accertamento negativo, laddove. [Nel caso in esame, è emerso che la valutazione tecnica ha confermato che i prodotti dell’attrice non rientrano nell’ambito di protezione delle rivendicazioni valide del brevetto.]
La dichiarazione di nullità di un brevetto esclude l’ipotesi di concorrenza sleale per violazione della privativa; inoltre, la concorrenza sleale per imitazione servile richiede che le forme esteriori abbiano capacità distintiva e non siano funzionali, cosa che nel caso in esame non è stata dimostrata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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