Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28987 - pubb. 07/04/2023

Il curatore fallimentare non può essere ritenuto responsabile dell’abbandono dei rifiuti

T.A.R. Milano, 24 Marzo 2023. Pres. Nunziata. Est. Bolognesi.


Fallimento - Rifiuti abbandonati sull'area del fallimento - Prodotti unicamente dal fallito prima della dichiarazione del Fallimento - Mancanza di detenzione dell'area



Il curatore fallimentare non può essere ritenuto responsabile dell’abbandono dei rifiuti né come successore del fallito (giacché egli non è qualificabile in tali termini), né come co-autore o agevolatore dell’abbandono dei rifiuti quando i cumuli siano stati prodotti unicamente dal fallito prima della dichiarazione del Fallimento e il curatore non abbia continuato l’esercizio dell’impresa.


Il curatore non può neppure essere ritenuto responsabile della rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 152/06 quando non abbia acquisito la “detenzione” dell’area su cui sono gli stessi si trovano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


In argomento si veda anche Cassazione Sez. Un. Civili, 01 Febbraio 2023, n. 3077.


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