Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25409 - pubb. 05/06/2021
Condizione potestativa mista, fictio iuris di avveramento e comportamento contrario a buona fede
Tribunale Milano, 23 Marzo 2021. Pres. Mambriani. Est. Marconi.
Obbligazioni - Condizione potestativa mista - Fictio iuris di avveramento - Omissione di un’attività - Comportamento contrario a buona fede - Oggetto di un obbligo giuridico - Necessità
La giurisprudenza di legittimità più recente, superata l’impostazione tradizionale della dottrina, non dubita dell’applicabilità della fictio iuris di avveramento anche all’inosservanza del dovere delle parti di comportarsi in buona fede in pendenza della condizione potestativa mista ( v. fra le molte Cass. 11.9.2018 n. 22046; Cass. 18.7.2014 n. 16501, Cass. 14.12.2012 n. 23014).
In particolare, la condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal comportamento di un terzo ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti, è soggetta alla disciplina richiamata con riferimento al segmento non casuale della condizione, essendo il contraente tenuto, ai sensi dell’art. 1358 c.c., a compiere l’attività dipendente esclusivamente dalla sua volontà per favorire la verificazione dell’evento.
E’ evidente, però, che in materia di contratto condizionato l’omissione di un’attività intanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico che deve riconoscersi esistente, ai sensi dell’art. 1358 c.c., per l’attività strettamente necessaria all’attuazione del segmento potestativo della condizione mista ma non certo per l’attività di contrasto al fato avverso o alla decisione del terzo ostativa all’avveramento.
[Nel caso in esame gli attori hanno invocato il meccanismo della finzione di avveramento della condizione apposta dalla clausola al sorgere del loro diritto all’integrazione del prezzo di cessione delle quote sociali della società, con riferimento ad un’attività a cui la società convenuta non era affatto tenuta né nell’ambito dell’attuazione in buona fede dell’elemento potestativo della condizione mista né per specifico obbligo contrattuale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale