Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2290 - pubb. 09/07/2010
Questione ereditaria, transazione e questione di giurisdizione
Tribunale Milano, 20 Aprile 2010. Est. Vannicelli.
Giurisdizione civile – Successione ereditaria di cittadino italiano – Controversia relativa a petizione di eredità e scioglimento comunione – Transazione stipulata tra le parti contenente deroga alla giurisdizione italiana – Domanda di inefficacia della transazione – Giurisdizione del giudice straniero – Sussistenza.
Appartiene alla giurisdizione del giudice straniero la controversia promossa nei confronti di un coerede nell’ambito della quale la domanda principale è quella di accertamento dell’asse ereditario, di petizione dell'eredità, di riduzione, collazione e imputazione e di dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria in relazione a successione concernente un cittadino italiano laddove tuttavia sia stata contestualmente proposta un’azione contrattuale di natura personale finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell’accordo transattivo intervenuto fra gli eredi avente natura abdicativa dei diritti e delle azioni patrimoniali di contenuto successorio, accordo nell’ambito del quale era stata prevista la deroga (a favore del giudice del Principato di Monaco) alla giurisdizione del giudice italiano, altrimenti investito della stessa secondo la legge italiana di diritto internazionale processuale che regola la materia successoria (art. 50 l. 218/1995), dovendosi tenere conto non solo delle domande ma anche delle eccezioni introdotte da parte convenuta fra le quali l’exceptio rei litis transactae sottoposta convenzionalmente e validamente (ex art. 4 II co. l. 218/1995) alla cognizione del giudice straniero. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Il testo integrale
Provvedimento rigetto reclamo del 7 giugno 2010
Testo Integrale