Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2288 - pubb. 06/07/2010
Assicurazione per la responsabilità civile, claims made, liceità della clausola e specifica approvazione
Tribunale Milano, 18 Marzo 2010. Est. Spera.
Assicurazione per la responsabilità civile – Clausola claims made – Deroga alla disciplina dell'articolo 1917 codice civile – Liceità – Natura atipica del contratto – Esclusione – Interesse meritevole di tutela – Sussistenza.
Assicurazione per la responsabilità civile – Clausola claims made – Clausola vessatoria – Limitazione della responsabilità – Esclusione utilizzo della clausola claims made congiuntamente ad altre clausole – Limitazione della garanzia – Sussistenza.
E’ valida la clausola claims made che, nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, prevede la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che pervengono all'assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il rischio dedotto nel contratto ed indipendentemente altersì dal momento in cui si è prodotto un danno in capo al terzo. Deve infatti ritenersi lecita la deroga che detta clausola pone in essere alla disciplina contenuta nell'articolo 1917 del codice civile, sia perché non è condivisibile la tesi secondo la quale il contratto di assicurazione che contiene la clausola in questione abbia natura atipica, sia perché, anche a voler ritenere la atipicità del negozio, è certamente lecito e meritevole di tutti di tutela ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile l'interesse di entrambi i contraenti alla stipula del contratto contenente la clausola ridetta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La clausola claims made inserita nei contratti di assicurazione della responsabilità civile non ha natura vessatoria in quanto non pone in essere una limitazione della responsabilità ma ha lo scopo di determinare la effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte dalle parti del contratto. La clausola in questione può, invece, assumere natura vessatoria quando viene utilizzata congiuntamente con una diversa clausola (loss occurrence o act committed) nella maggior parte dei casi proprio allo scopo di limitare l'estensione della garanzia che si produrrebbe con l'applicazione della claims made cd. pura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alfredo Frangini – FVF Associati
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