Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1404 - pubb. 14/11/2008
Riduzione in pristino e trascrizione della domanda
Tribunale Torino, 31 Ottobre 2008. Est. Di Capua.
Proprietà – Limiti legali – Violazioni – Azione di riduzione in pristino – Trascrizione della domanda e della sentenza – Ammissibilità.
La domanda di riduzione in pristino tesa a far valere violazioni ai limiti legali della proprietà è suscettibile di trascrizione ai sensi dell’art. 2653, numero 1) cod. civ. al fine di consentire l’opponibilità della sentenza favorevole ottenuta nei confronti dei convenuti anche ai terzi acquirenti dai convenuti stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Terza Civile
in persona del Giudice Designato
Dott. Edoardo DI CAPUA
sciogliendo la riserva assunta all’udienza tenutasi nella Camera di Consiglio in data 29 ottobre 2008 nel procedimento iscritto al n. 4591/08R.C.C.
sul ricorso avente per oggetto: Reclamo ai sensi degli artt. 113 bis disp. attuaz. c.c. e 745 c.p.c.;
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
-Letto il ricorso datato 01.08.2008, depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 01.08.2008 dai signori A. G.e A. B., rappresentati e difesi dall’Avv. **, in forza di procura speciale a margine del ricorso, con cui si chiede, ai sensi degli artt. 113 bis disp. attuaz. c.c. e 745 c.p.c., di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell’Agenzia del Territorio di TORINO II di procedere alla trascrizione della Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di CIRIÈ, n. 14/2004 in data 30.01.2004, confermata in appello, almeno nella parte in cui dispone:
“Visti gli artt. 872 e 873 c.c. e l’art. 15 DELLE Norme Tecniche di Attuazione del PRGC del Comune di VENARIA REALE, dichiara tenuti e condanna C.Z. e C.G., in solido tra loro, a demolire l’immobile di loro proprietà edificato in Comune di VENARIA REALE, corso ** n. *, censito al NCEU al Foglio 37 **, limitatamente alla parte eccedente la sagome dell’edificio preesistente di proprietà di G.A. e B. A., sito in Comune di VENARIA REALE, corso **, censito al NCEU al Foglio 37 **, e fino al limite di mt. 5,00 dalla linea di confine tra le due proprietà”;
-visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
-rilevato che, ai sensi dell’art. 113 bis disp. attuaz. c.c.:
“Il Conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell’articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito dall’articolo 745 del codice di procedura civile.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazie e giustizia (ora Ministero della giustizia) e al Ministero delle finanze la decisione adottata.”;
-rilevato che, ai sensi dell’art. 745 c.p.c. (Rifiuto o ritardo nel rilascio):
“Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale”.
-ritenuta la propria competenza a provvedere sul Reclamo:
· essendo stato proposto davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la Conservatoria (cfr. art. 113 ter, 1° comma, c.c.);
· essendo stato il sottoscritto designato a provvedere sul ricorso in luogo del Presidente del Tribunale di Torino;
-sentite le parti all’udienza in camera di consiglio in data 29.10.2008;
-ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, in quanto:
· il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di CIRIÈ, con sentenza n. 14/2004 in data 30.01.2004/02.02.2004, decidendo sulla causa promossa dal sig. A. G.(attore) contro Z. C. e G. C. (convenuto) e contro IMMOBILIARE G. S.r.l. e A. B. (terzi chiamati), iscritta al n. 45097/00 RG, pronunciava, tra l’altro, il seguente dispositivo (cfr. doc. 6 dei ricorrenti):
“Visti gli artt. 872 e 873 c.c. e l’art. 15 DELLE Norme Tecniche di Attuazione del PRGC del Comune di VENARIA REALE, dichiara tenuti e condanna C. Z. e C. G., in solido tra loro, a demolire l’immobile di loro proprietà edificato in Comune di VENARIA REALE, corso G. n. 88, censito al NCEU al Foglio 37 part. 206 sub 12, 13 e 20, limitatamente alla parte eccedente la sagome dell’edificio preesistente di proprietà di G.A. e B. A., sito in Comune di VENARIA REALE, corso G. n. 102, censito al NCEU al Foglio 37 mappale n. 40 sub 2, e fino al limite di mt. 5,00 dalla linea di confine tra le due proprietà”;
· la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 800/2008 in data 05.10.2007/09.06.2008, rigettava l’appello proposto dai signori Z. C. e G. C. avverso la predetta sentenza del Tribunale di Torino, così confermandola (cfr. doc. 7 dei ricorrenti);
· i signori A. G.e A. B. chiedevano al Conservatore dei Registri Immobiliari dell’Agenzia del Territorio di TORINO II di procedere alla trascrizione della Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di CIRIÈ, n. 14/2004 in data 30.01.2004 (cfr. doc. 8 dei ricorrenti);
· il Conservatore dei Registri Immobiliari dell’Agenzia del Territorio di TORINO II rifiutava peraltro di procedere alla trascrizione della Sentenza, per il seguente motivo: “Il contenuto dell’atto di cui si vuol pubblicità, non rientra in quelle fattispecie previste dalla normativa vigente in materia dipubblicità immobiliare (cfr. doc. 9 dei ricorrenti);
· all’udienza in data 29.10.2008, inoltre, il Conservatore Vicario faceva presente che la fattispecie in esame non era prevista né dall’art. 2653 n. 1) c.c. né dall’art. 2643 n. 14) c.c. e che la sentenza in questione ha ad oggetto un “obbligo di fare” relativo ad una mera facoltà del diritto di proprietà;
· senonché, deve condividersi l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “Le domande intese a far valere le violazioni ai limiti legali della proprietà non solo sono suscettibili di trascrizione ex art. 2653, numero 1), del c.c., ma devono essere trascritte perché l’attore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda. Tale principio non può essere applicato qualora con la domanda sia stato chiesto non la riduzione in pristino ma esclusivamente il risarcimento del danno”(cfr. in tal senso: Cass. a sezioni Unite 12 giugno 2006, n. 13523 in Guida al dir. n. 27/2006 pag. 74);
· nel caso di specie, la predetta domanda di riduzione in pristino proposta dai signori A. G.e A. B. ed accolta dal Tribunale di Torino con la citata sentenza, era appunto intesa a far valere violazioni ai limiti legali della proprietà, con conseguente suscettibilità di trascrizione ai sensi dell’art. 2653, numero 1), c.c., al fine di consentire ai predetti di opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti dei convenuti anche ai terzi acquirenti dai convenuti stessi;
P.Q.M.
visti gli artt. 113 bis disp. attuaz. c.c. e 745 c.p.c.:
A C C O G L I E
il predetto reclamo e, per l’effetto
O R D I N A
al Conservatore dei Registri Immobiliari dell’Agenzia del Territorio di TORINO II di procedere alla trascrizione della predetta Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di CIRIÈ, n. 14/2004 in data 30.01.2004/02.02.2004, confermata in appello, nella parte in cui dispone:
“Visti gli artt. 872 e 873 c.c. e l’art. 15 DELLE Norme Tecniche di Attuazione del PRGC del Comune di VENARIA REALE, dichiara tenuti e condanna C. Z. e C. G., in solido tra loro, a demolire l’immobile di loro proprietà edificato in Comune di VENARIA REALE, corso G. n. 88, censito al NCEU al Foglio 37 part. **, limitatamente alla parte eccedente la sagome dell’edificio preesistente di proprietà di G.A. e B. A., sito in Comune di VENARIA REALE, corso G. n. 102, censito al NCEU al Foglio 37 mappale **, e fino al limite di mt. 5,00 dalla linea di confine tra le due proprietà”
in favore di A. G.e A. B. e
contro Z. C. e G. C.
M A N D A
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Torino in data 29 ottobre 2008.
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA
Depositato in data 31.10.2008
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