Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35074 - pubb. 03/09/2026
Le misure protettive impediscono la sospensione delle linee di credito solo se la banca non richiama la disciplina prudenziale?
Tribunale Bologna, 08 Luglio 2026. Est. Liccardo.
Composizione negoziata - Misure protettive - Intermediari finanziari - Sospensione o revoca delle linee di credito - Conferma delle misure protettive - Disciplina prudenziale - Necessità - Onere di motivazione - Contenuto - Autotutela temporanea - Conferma delle misure protettive - Effetti
Dopo la conferma delle misure protettive prevista dall'art. 18 CCII, gli intermediari finanziari non possono sospendere o revocare le linee di credito per generiche esigenze di autotutela, potendo legittimamente adottare tali determinazioni soltanto quando esse siano fondate sulla disciplina prudenziale.
L'intermediario finanziario che invochi la disciplina prudenziale quale causa legittimante la sospensione o la revoca delle linee di credito deve assolvere uno specifico onere motivazionale, non essendo sufficiente il generico richiamo all'impossibilità di valutare il merito creditizio dell'impresa o all'insufficienza delle informazioni ricevute.
La facoltà degli intermediari finanziari di sospendere l'esecuzione dei rapporti in corso prima della conferma delle misure protettive costituisce una misura di autotutela temporanea destinata a cessare con la conferma delle misure stesse, salvo che la sospensione o la revoca siano giustificate dall'applicazione della disciplina prudenziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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