Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34132 - pubb. 16/01/2026

Responsabilità dell’istituto di credito per l’omessa informazione agli eredi circa l’esistenza di polizze vita stipulate tramite intermediazione bancaria

Tribunale Palermo, 10 Dicembre 2025. Est. Cipitì.


Polizze vite - Polizze vita stipulate dal de cuius tramite intermediazione bancaria - Omessa informazione agli eredi



Il Tribunale di Palermo ha riconosciuto la responsabilità dell’istituto di credito, fondandola sulla teoria del “contatto sociale qualificato”. Secondo il Giudice, da tale contatto trae origine un rapporto contrattuale di fatto, ossia un rapporto che, pur non scaturendo da un vincolo negoziale in senso stretto, trova fondamento nella natura qualificata della relazione tra due soggetti, uno dei quali è titolare di specifici doveri di protezione e garanzia nei confronti dell’altro. Tale inquadramento comporta l’applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale, con conseguente inversione dell’onere della prova e applicazione del termine prescrizionale decennale.


La relazione instauratasi tra la banca e la de cuius, in virtù dell’attività di intermediazione della polizza vita, genera specifici obblighi di protezione anche nei confronti degli eredi, derivanti dai principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.


Il Tribunale ha inoltre chiarito che, sebbene le polizze vita non rientrino nell’asse ereditario, acquisendo il beneficiario il relativo diritto iure proprio e non iure successionis, sussiste comunque un interesse giuridicamente meritevole di tutela dell’erede a conoscerne l’esistenza. Tale interesse si giustifica non solo ai fini dell’eventuale esercizio del diritto alla riscossione del capitale assicurato ma anche in funzione della tutela delle ragioni successorie, considerato che i premi versati possono integrare donazioni indirette rilevanti ai fini della ricostituzione della massa ereditaria.


La decisione chiarisce, pertanto, che l’interesse dell’erede a essere informato circa l’esistenza di polizze vita non si esaurisce nella prospettiva della riscossione della prestazione assicurativa ma si estende alla salvaguardia dei diritti successori, incidendo sulla ricostituzione della massa ereditaria e sulla tutela della quota di legittima. Ciò giustifica pienamente l’esistenza di un obbligo informativo in capo all’istituto di credito.



Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano


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