Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27094 - pubb. 07/04/2022
Criteri di maturazione degli 'interessi di sospensione' nella sospensione ex art. 56 Cura Italia
ABF Roma, 21 Gennaio 2022, n. 1411. Pres. Sirena. Est. Mosco.
Moratoria Covid – Art. 56 Cura Italia – Interessi di sospensione – Debito residuo – Tasso contrattuale – Assenza di finalità solidaristica
La stringa normativa, di cui all’art. 56 Cura Italia, per cui la sospensione dei finanziamenti deve avvenire «secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti» costituisce una specificazione della clausola generale di correttezza e buona fede. In particolare – secondo l’Arbitro – la detta stringa non risponde al medesimo intento solidaristico che era proprio delle moratorie legali disposte a seguito dei terremoti, ma è invece intesa ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese per il tempo della pandemia senza arrecare alcun pregiudizio alle banche finanziatrici. Ne consegue allora che il corretto criterio di maturazione degli «interessi di sospensione», in coerenza con le condizioni di rientro pattuite, è quello che utilizza quale base di calcolo il debito residuo applicandovi lo stesso tasso corrispettivo pattuito contrattualmente (tenendo pure conto dell’eventuale indicizzazione prevista). (riproduzione riservata)
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