Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17378 - pubb. 02/06/2017

Diritto dell’erede dell’investitore di ricevere dalla SGR la copia dei documenti relativi agli investimenti effettuati dal de cuius

Tribunale Milano, 16 Maggio 2017. Est. Viola Nobili.


Intermediazione finanziaria - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Diritto dell’erede dell'investitore ad ottenere copia della documentazione da parte della SGR - Provvisoria esecutorietà del decreto - Fondamento normativo

Intermediazione finanziaria - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Diritto dell’erede dell'investitore ad ottenere copia della documentazione da parte della SGR - Ex art. 66 Reg. UE 231/03 - Sussiste - Cessazione del diritto dell'erede ad ottenere copia della documentazione per effetto del decorso dei cinque anni previsti dall'art. 66 Reg. UE 231/03 - Non sussiste

Intermediazione finanziaria - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Diritto dell’erede dell'investitore ad ottenere copia della documentazione da parte della SGR - Principio di buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.) - Applicabile

Trattamento dei dati personali relativi ad operazioni finanziarie - Testo unico sulla Privacy (Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione di dati individuali) - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Diritto alla riservatezza opposto dalla SGR in merito ai dati personali dei terzi cointestatari del rapporto insieme al de cuius - Non sussiste



Il diritto dell’erede dell’investitore ad ottenere dalla società di gestione del risparmio (SGR) copia della documentazione relativa agli investimenti (in particolare fondi di investimento) effettuati da parte del de cuius trova fondamento nelle disposizioni di cui all'art. 66 Regolamento delegato (UE) 231/2013, all'art. 35 decies TUF (Testo Unico Finanza decreto legislativo n. 58/98) ed al principio di buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.). (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

L'art. 66 Reg. UE 231/03 stabilendo un obbligo di conservazione di "almeno" 5 anni dei documenti stabilisce solo un termine minimo e non massimo di conservazione anche perché le autorità nazionali possono fissare termini più lunghi. (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

La SGR che non abbia dedotto di non avere conservato i documenti per la gravosità della conservazione ma ha indicato quale unico ostacolo solamente la propria interpretazione del termine previsto dall'art. 66 Reg. UE 231/03 si rende responsabile della violazione del principio della buona fede esecutiva previsto dall'art. 1375 c.c. che va interpretato con particolare rigore nel settore del mercato finanziario e della gestione del risparmio altrui (art. 21 TUF, art. 1713 c.c.). (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

All'erede o al coerede che subentra nella stessa posizione del de cuius originario titolare del rapporto, la SGR non può opporre il diritto alla riservatezza del terzo cointestatario di un rapporto insieme al de cuius, così come ha deciso il Collegio di Coordinamento ABF 5872/2015. (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luigi Cardillo del Foro di Milano


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