Testo Unico Bancario
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Art. 69-bis
Definizioni (2)
1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;
b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti (3);
e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4 (4);
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l’amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (5);
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati comunitari;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (6);
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (7);
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d’Italia.
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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 10, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 11, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(5) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(6) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(7) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).