Testo Unico Bancario


TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Sezione I
Gruppo bancario

Art. 60
Composizione

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie (1).

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(1) Lettera sostituita prima dall’art. 1, comma 1, lett. d), decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e, successivamente, dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53 e, da ultimo, così modificata dall’art. 1, comma 24, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.