Testo Unico Bancario


TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Art. 59

Definizioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 (1);

b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia; una o più delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2);

b-bis) per "di partecipazione finanziaria mista" si intendono le società di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (3);

c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici (4).

1-bis. (Abrogato) (5).



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(1) Lettera così sostituita dall’art. 44, decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310.
(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificata dall’art. 1, comma 23, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.