Testo Unico Bancario
TITOLO III
VIGILANZA
Capo II
Vigilanza su base consolidata
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 (1);
b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia; una o più delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2);
b-bis) per "di partecipazione finanziaria mista" si intendono le società di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (3);
c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici (4).
1-bis. (Abrogato) (5).