Testo Unico Bancario
VIGILANZA
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Sezione I
Gruppo bancario
Art. 61
Capogruppo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da un’altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo (1).
2. (Abrogato) (2)
3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d’Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla società finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 52 (3).
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(1) Comma già modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. a), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Comma sostituito dall’art. 9.18, comma 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, modificato dall’art. 2, comma 3, lett. b), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.