Testo Unico Bancario
TITOLO III
VIGILANZA
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Sezione I
Gruppo bancario
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da un’altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo (1).
2. (Abrogato) (2)
3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d’Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla società finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 52 (3).