Testo Unico Bancario


TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo V
Altre sanzioni (3)

Art. 144

Altre sanzioni amministrative alle società o enti (4) (5)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni (6):

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69- novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114- quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114- duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (7);

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (8);

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120- quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies 126- quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (9);

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell’articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell’articolo 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l’effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l’omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso (10);

e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, degli articoli 120-octies, 120- novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120- septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies (11).

2. (Abrogato) (12).

2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative (13).

3. (Abrogato) (14).

3-bis. (Abrogato) (15).

4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 128-ter;

b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera a);

c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall’articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte (16).

5. (Abrogato) (17).

5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 120-decies o dall’articolo 125-novies o la violazione dell’articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-duodecies, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies (18).

6. (Abrogato)

7. (Abrogato)

8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali (19).

9. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (20).

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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 28, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 4, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3 decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(5) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 51, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218.
(7) Lettera modificata dall’art. 1, comma 53, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 22, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(8) Lettera così modificata dall’art.1, comma 3, lett. a), D.Lgs 15 marzo 2017, n. 37.
(9) Lettera modificata dall’art.1, comma 3, lett. b), D.Lgs 15 marzo 2017, n. 37, e, da ultimo, dall’art.1, comma 22, lett. c), D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218.
(10) Comma modificato dall’art. 2, comma 5, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 9, lett. a), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(12) Comma modificato dall’art. 2, comma 6, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(13) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 66.
(14) Comma modificato dall’art. 2, comma 7, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(15) Comma abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. e), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(16) Comma sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. f), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs 15 marzo 2017, n. 37.
(17) Comma modificato dall’art. 2, comma 8, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. g), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(18) Comma sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. h), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, modificato dall’art. 1, comma 9, lett. b), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 e, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36.
(19) Comma sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. i), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. c), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(20) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. l), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.



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