Testo Unico Bancario
SANZIONI
Capo IV
Partecipazioni (3)
Art. 139
Partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari (4) (5)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (6).
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 (7).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall’articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall’articolo 110, fornisce false indicazioni è punito con l’arresto fino a tre anni (8) (9).
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (10).
3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9 (11).
----------------------
(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Rubrica prima modificata dall’art. 64, comma 25, lett. c), decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituita dall’art. 9.45, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Articolo sostituito dall’art. 64, comma 26, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(5) Rubrica già sostituita dall’art. 9.46, comma 1, lett. a), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificata dall’art. 2, comma 9, lett. a), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
(6) Comma sostituito dall’art. 9.46, comma 1, lett. b), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, successivamente modificato dall’art. 8, comma 6, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 49, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Comma inserito dall’art. 8, comma 6, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 49, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma così modificato dall’art. 8, comma 7, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(9) Cfr. l’art. 39, comma 1, legge 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(10) Comma già sostituito dall’art. 9.46, comma 1, lett. c), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato dall’art. 2, comma 9, lett. b), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
(11) Comma inserito dall’art. 1, comma 49, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.