Testo Unico Bancario
SANZIONI
Capo IV
Partecipazioni (3)
Art. 140
Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari (4) (5)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (6).
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 (7).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni a tre anni (8).
2-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9 (9).
----------------------
(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Rubrica prima modificata dall’art. 64, comma 25, lett. c), decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituita dall’art. 9.45, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Articolo sostituito dall’art. 64, comma 27, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(5) Rubrica così sostituita dall’art. 9.47, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(6) Comma sostituito dall’art. 32, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, successivamente modificato dall’art. 8, comma 8, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 50, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Comma inserito dall’art. 8, comma 8, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 5, comma 2, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 50, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma così modificato dall’art. 8, comma 9, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 50, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.