Testo Unico Bancario
ISTITUTI DI PAGAMENTO (1)
Art. 114-septies
Albo degli istituti di pagamento (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l’albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell’articolo 114- novies (3).
1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate (4).
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.
2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell’albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all’utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell’albo di cui al comma 1 (5).
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un’appendice dell’albo previsto al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia (6).
[3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’articolo 114-sexies] (7).
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(1) Il Titolo V-ter è stato inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(2) Articolo inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(7) Comma abrogato dall’art. 28, comma 4, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l’abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater, comma 6.