Testo Unico Bancario


TITOLO V-bis
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (1)

Art. 114-quinquies-2
Vigilanza (2)

1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi (3).

1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (4).

2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (5).

3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti (6).

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. (7).

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti. (8).

6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.

6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d’Italia ne dà comunicazione all’autorità dello Stato di origine affinché quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità (9).

6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorità dello Stato di origine. (10).

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(1) Il Titolo V-bis è stato inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 40, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 40, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e. da ultimo, dall’art. 1, comma 5, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(8) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 40, lett. e), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 5, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218..
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. f), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(10) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. f), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.