Testo Unico Bancario
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (1)
Art. 114-quater
Istituti di moneta elettronica (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia (3).
1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte all’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata (4).
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente (5).
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.
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(1) Il Titolo V-bis è stato inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(2) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1 lett. a), decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.