Testo Unico Bancario
TITOLO V-bis
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (1)
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia (3).
1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte all’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata (4). 2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente (5). 3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.