Codice del Sovraindebitamento
CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio
SEZIONE TERZA
Disposizioni comuni
Art. 16
Sanzioni
TESTO A FRONTE
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: (CCII) [solo per utenti Premium]
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; (CCII) [solo per utenti Premium]
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; (CCII) [solo per utenti Premium]
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; (CCII) [solo per utenti Premium]
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; (CCII) [solo per utenti Premium]
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. (CCII) [solo per utenti Premium]
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. (CCII) [solo per utenti Premium]
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. (CCII) [solo per utenti Premium]
________________
(1) Articolo sostituito dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito gli articoli da 15 a 20 con la attuale "Sezione terza - Disposizioni comuni". Le nuove disposizioni si applicano dal 18 gennaio 2013.