Codice del Sovraindebitamento
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 16
Iscrizione nel registro
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.
CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio
SEZIONE TERZA
Disposizioni comuni
Art. 16
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: (CCII) [solo per utenti Premium]
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; (CCII) [solo per utenti Premium]
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; (CCII) [solo per utenti Premium]
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; (CCII) [solo per utenti Premium]
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; (CCII) [solo per utenti Premium]
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. (CCII) [solo per utenti Premium]
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. (CCII) [solo per utenti Premium]
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. (CCII) [solo per utenti Premium]
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(1) Articolo sostituito dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito gli articoli da 15 a 20 con la attuale "Sezione terza - Disposizioni comuni". Le nuove disposizioni si applicano dal 18 gennaio 2013.