Codice del Sovraindebitamento


CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio


Art. 14-sexies

Inventario ed elenco dei creditori
TESTO A FRONTE

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; (CCII)

b) la data entro cui vanno presentate le domande; (CCII)

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. (CCII)

________________
(1) Articolo introdotto dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.



GIURISPRUDENZA


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