Codice del Sovraindebitamento


CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio


Art. 14-sexies
Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; (CCII)

b) la data entro cui vanno presentate le domande; (CCII)

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. (CCII)

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(1) Articolo introdotto dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.