Codice del Sovraindebitamento


CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio


Art. 14-quinquies

Decreto di apertura della liquidazione
TESTO A FRONTE

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6. (CCII)

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: (CCII)

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista inpossesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (CCII)

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; (CCII)

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonchè, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; (CCII)

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore; (CCII)

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; (CCII)

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).  

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. (CCII)

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(1) Articolo introdotto dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.
(2) L'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 54, dopo le parole «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» ha agguinto le parole «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». La modifica è entrata in vigore il 25 giugno 2018.



GIURISPRUDENZA


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