Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni

Art. 789
Progetto di divisione e contestazioni su di esso

I. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

II. Il decreto è comunicato alle parti.

III. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

IV. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni


Art. 789
Progetto di divisione e contestazioni su di esso

I. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione [...] (1) e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

II. Il decreto è comunicato alle parti.

III. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

IV. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

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(1) L’art. 3, comma 8, lettera r) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «che deposita in cancelleria».