Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni
Art. 789
Progetto di divisione e contestazioni su di esso
I. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
II. Il decreto è comunicato alle parti.
III. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
IV. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni
Art. 789
Progetto di divisione e contestazioni su di esso
I. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione [...] (1) e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
II. Il decreto è comunicato alle parti.
III. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
IV. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
(1) L’art. 3, comma 8, lettera r) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «che deposita in cancelleria».