Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO III
Dell'inventario


Art. 770

Inventario da eseguirsi dal notaio
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto (1).

II. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

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(1) L’art. 3, comma 8, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al numero 3) del primo comma, dopo le parole «da essi eletto», le seguenti: «o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto».