Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO III
Dell'inventario


Art. 769

Istanza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

II. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale (1).

III. Il tribunale provvede con decreto.

IV. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

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(1) L’art. 3, comma 8, lettera p) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale», le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale».


GIURISPRUDENZA


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