Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO III
Dell'inventario
Art. 770
Inventario da eseguirsi dal notaio
I. Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
II. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO III
Dell'inventario
Art. 770
Inventario da eseguirsi dal notaio
I. Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto (1).
II. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
(1) L’art. 3, comma 8, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al numero 3) del primo comma, dopo le parole «da essi eletto», le seguenti: «o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto».