Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 68
Altri ausiliari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.
II. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
III. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.