Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE I
Dei procedimenti cautelari in generale
Art. 669-septies
Provvedimento negativo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
II. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
III. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva. (1)
________________
(1) Comma sostituito dall’art. 50, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).