Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione

Art. 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

I. La esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

II. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione

Art. 654

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione


I. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

II. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà [...]. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 45, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha soppresso le parole «e dell'apposizione della formula». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione


Art. 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

I. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente [...] (1).

II. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.

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(1) L’art. 3, comma 8, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione».