Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO III
Disposizioni speciali
SEZIONE V
Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati


Art. 473-bis-65

Vendita di beni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale (1) o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

II. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

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(1) L’art. 3, comma 6, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «della stessa pretura» con le seguenti: «dello stesso tribunale».