Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO III
Disposizioni speciali
SEZIONE V
Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati
Art. 473-bis-65
Vendita di beni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale (1) o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
II. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.
(1) L’art. 3, comma 6, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «della stessa pretura» con le seguenti: «dello stesso tribunale».